Malasanita' e responsabilità del Medico
Tradizionalmente, l’obbligo del medico che assume in cura un paziente è stato sempre concepito non come il dovere di far conseguire al paziente il risultato sperato, consistente nella guarigione o comunque in un miglioramento del proprio stato di salute, ma semplicemente come impegno ad un comportamento professionalmente adeguato, in relazione alla delicatezza del bene materiale e giuridico - sottoposto - e che è ivi coinvolto.
Questo impegno, espressione dello standard medio richiesto dal suo settore di competenza, va riferito allo specifico caso clinico sottoposto alla sua attenzione indipendentemente dal raggiungimento o meno della guarigione e/o del miglioramento della salute del paziente.
Alla luce di queste considerazioni, sino ai primi anni 90’, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che a carico del medico sussistesse un obbligazione di mezzi nei confronti del paziente e non anche un obbligazione di risultato.
Obbligazione di mezzi:
Si definisce obbligazione di mezzi l’obbligo giuridico di garantire una corretta e diligente esecuzione di una determinata opera ma non anche il risultato cui l’attività è finalizzata; conseguentemente, il mancato raggiungimento del risultato non comporta nessun inadempimento e nessuna responsabilità del soggetto che ha realizzato la condotta.
Obbligazione di risultato:
Si definisce obbligazione di risultato l’obbligo giuridico di raggiungere il risultato promesso, con la conseguenza che solo in questo momento il debitore sarà liberato e potrà ottenere, se previsto, il compenso per l'attività svolta.
Tuttavia, tale impostazione, con riferimento all’attività sanitaria, comportando a carico del medico una semplice obbligazione di mezzi, si rivelava assai svantaggiosa per il paziente e ciò per tre ragioni fondamentali.
La responsabilità contrattuale del medico nei casi di malasanità
Quanto poi alla difficoltà del paziente, privo di cognizioni mediche, di provare la negligenza e/o imperizia professionale del medico, è stato precisato che il paziente danneggiato deve limitarsi a provare soltanto che è stato preso in cura da quel determinato medico e che ha subito un danno alla propria salute.
Per danno alla salute si intende anche solo il peggioramento del proprio stato di salute ovvero nel senso di mancato miglioramento dello stesso, specie negli interventi estetici. Al contrario, spetterà al medico dimostrare che quest’ultimo ha agito bene secondo la diligenza professionale richiesta dal caso concreto e che il peggioramento dello stato di salute del paziente è dovuto ad un fattore eccezionale non imputabile alla sua condotta.